Cerca    

Statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA SOCIETÀ

Articolo 1
DENOMINAZIONE

È costituita una Società Cooperativa tra Produttori Vitivinicoli denominata "PRODUTTORI MOSCATO D'ASTI ASSOCIATI Società Cooperativa Agricola" siglabile in "PRODUTTORI MOSCATO D'ASTI ASSOCIATI s.c.a.".

Articolo 2
SEDE

La società ha la sede nel Comune di Asti. Potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie dovunque sia ritenuto utile, sul territorio italiano e all'estero.

Articolo 3
DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare, a norma di legge.

Articolo 4
SCOPO MUTUALISTICO

La società non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto dei limiti della mutualità.
La società svolge la sua attività su tutta l'area territoriale ed amministrativa della Regione Piemonte e delle regioni limitrofe.
In particolare essa si propone di operare, quale organizzazione di produttori agricoli, nel settore dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli disciplinati dal Reg. C.E. n. 1493/99 e dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e delle barbatelle innestate in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.
In particolare i prodotti ai quali sono riferite le attività previste dall'articolo 5 sono: uve, mosti, vini e sottoprodotti vitivinicoli ottenuti dai propri associati, con particolare priorità nei confronti delle uve Moscato bianco e dei relativi prodotti trasformati, in specie quelli a d.o.c.g..
La società intende, con le proprie attività, contribuire allo sviluppo razionale della produzione, alla realizzazione di un livello di vita equo per i produttori agricoli soci ed alla stabilizzazione dei mercati nell'interesse dei produttori soci e dei consumatori.

In tale ambito, la società si pone lo scopo di realizzare tra i propri soci una comune disciplina della produzione e della immissione sul mercato dei prodotti di cui sopra, di partecipare in nome e per conto dei propri associati alla programmazione Regionale e Nazionale del settore vitivinicolo; di assumere dalle Autorità competenti Comunitarie, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali l'affidamento di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato in armonia con le proprie finalità di realizzare la maggiore qualificazione e la valorizzazione economica dei prodotti dei propri soci, elevandone il potere contrattuale e rappresentandone collettivamente gli interessi verso i terzi, nonchè di fornire ai soci servizi di assistenza tecnico-produttiva a condizioni e prezzi migliorativi rispetto ai parametri di mercato.

Articolo 5
OGGETTO SOCIALE

Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al precedente art. 4, la società svolge tutte le funzioni poste dal Decreto Legislativo n. 228 del 18.05.01 e relative modifiche e, per quanto non in contrasto, dalla precedente legislazione sulle Associazioni dei Produttori Agricoli: Reg. C.E.E. n. 1360/78, Legge Nazionale n. 674/78 e Legge Regionale n. 27/80 come condizione per il riconoscimento della società dei produttori ed, in particolare, le seguenti funzioni:
1) Determina ed applica con efficacia vincolante nei confronti dei propri associati:
- norme comuni di produzione e di immissione sul mercato di tutto il prodotto destinato alla commercializzazione; l'immissione sul mercato concerne le seguenti operazioni:
- concentrazione dell'offerta;
- preparazione per la vendita;
- offerta ad acquirenti all'ingrosso appositamente regolamentata;
- vendita diretta di almeno il 75% della produzione dei soci anche attraverso accordi interprofessionali;
A tale scopo la società in particolare:
a) definisce programmi di produzione e di commercializzazione;
b) promuove il miglioramento, la programmazione, la difesa della produzione vitivinicola in generale, con speciale riguardo agli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea, anche attraverso lo svolgimento di compiti di intervento diretto sul mercato, conseguenti all'applicazione di regolamenti comunitari che interessano il settore: entro i limiti e nei modi consentiti dalle leggi nazionali e comunitarie, interviene nella fase di commercializzazione anche vendendo in nome e per conto dei produttori soci;
c) stipula convenzioni e contratti, nonchè accordi interprofessionali a nome e per conto dei propri soci, nonchè a nome e per conto proprio e nell'interesse dei propri soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;
d) vigila sull'osservanza dei soci degli obblighi derivanti dal rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni degli organi sociali, legalmente adottate, disponendo, ove necessario, le sanzioni di cui al successivo art.16. In caso di gravi necessità, la società può proporre alla Regione Piemonte o al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo le rispettive competenze, che le proprie delibere relative alle norme, ai programmi ed alle convenzioni o contratti di cui al presente paragrafo ed adottate a maggioranza assoluta dai propri associati, siano rese di efficacia vincolante per il periodo di tempo necessario, anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui opera la società stessa;
e) promuove nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, realizzazione produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri associati, fornendo servizi di consulenza ed assistenza tecnico produttiva ai soci;
f) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti di cui al precedente articolo 4 in collaborazione con i competenti servizi nazionali, regionali, provinciali e comunali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti pubblici o privati per tali scopi e per le ricerche di mercato;
g) entro i limiti e nei modi consentiti dalle leggi fornisce direttamente, o mediante convenzione con persone, istituti o enti pubblici e privati, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utili ai propri associati per attuare le norme, i programmi ed eseguire i contratti o le convenzioni definiti dalla società;
2) promuove la costituzione di altre imprese cooperative o di forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, utilizzando in caso di necessità e in via prioritaria, le strutture delle cooperative aderenti alla società;
3) svolge attività affidate alla società dalle Autorità pubbliche competenti inerenti l'attuazione di provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali che interessano i produttori vitivinicoli, siano essi rivolti al miglioramento, allo sviluppo od alla riconversione della produzione o ad interventi di mercato. In collaborazione con altri enti e strutture pubbliche assume incarichi dagli organi pubblici competenti, anche stipulando apposite convenzioni, per controlli, istruttorie, verifiche od altri compiti ivi compresi i controlli di qualità, le esecuzioni di studi e ricerche, l'elaborazione dei programmi, l'attuazione di iniziative promozionali per la produzione ed il mercato e quant'altro attiene alla produzione vitivinicola. Inoltre presenta richieste per finanziamenti ed incentivi comunitari, nazionali, regionali, provinciali ed enti locali con particolare riferimento a pratiche inerenti il settore vitivinicolo in nome e per conto dei propri associati;
4) partecipa in rappresentanza dei propri soci a:
a) comitati o organismi in qualsiasi forma costituiti, predisposti dalla pubblica amministrazione per la partecipazione alla programmazione agricola e per il controllo dell'attuazione degli interventi pubblici del settore agricolo-alimentare;
b) organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione o per la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4;
5) promuove od aderisce ad Unioni di società di grado superiore del settore vitivinicolo e a Confederazioni nazionali e territoriali del movimento cooperativo e mutualistico;
6) stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari direttamente finalizzate al perseguimento delle finalità e delle funzioni della società;
7) svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4 o espressamente richiesto dalla pubblica amministrazione, con l'esclusione in ogni caso di attività di impresa commerciale svolte al fine di lucro;
8) può costituirsi parte civile nelle controversie giuridiche aventi per oggetto frodi e malversazioni in dipendenza delle norme vigenti per quanto concerne la produzione ed il commercio dei prodotti di cui all'articolo 4;
9) può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamato dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e successive modificazioni, nonchè dall'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera del CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.
Sono tassativamente vietate qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, le attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
La cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie, ove richieste, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.
Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico la cooperativa potrà anche operare, sia pure in misura non prevalente, attraverso la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non soci e potrà inoltre porre in essere prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione sociale che resta preminente.
Nel perseguimento degli scopi sociali la società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare e finanziaria utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali, nonchè, fra l'altro e solo a titolo esemplificativo e non limitativo, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività complementari e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, anche a favore di terzi.

TITOLO II
PRODUTTORI SOCI - DOMANDA DI ADESIONE - RECESSO - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - SANZIONI

Articolo 6
SOCI

Possono essere soci cooperatori i produttori agricoli in numero illimitato ma non inferiore ai minimi di legge. In particolare possono essere soci i produttori agricoli singoli o associati operanti nei comparti produttivi oggetto dell'attività della Società, tra i quali le società cooperative agricole e loro consorzi, le società di persone, le società di capitali, i conduttori di aziende agricole singole. I soci cooperatori devono essere in grado di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale ed operare nella regione Piemonte e nelle regioni viciniore.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e le società poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento o per le quali è stato comunque deliberato lo scioglimento.
Possono essere ammessi in qualità di soci finanziatori, secondo le disposizioni ed i limiti di legge, le persone fisiche e giuridiche sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi, tra i quali le azioni di sovvenzione cooperativa e di azioni di partecipazione cooperativa, secondo il disposto della legge 31/01/1992 n. 59.

Articolo 7
DOMANDA DI ADESIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente e contenente le seguenti informazioni:
1.1 a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
b) superficie vitata totale dell'azienda agricola di cui è conduttore, con dettagliato elenco delle vigne con i dati catastali superficie e vitigni;
c) quantità prodotta e commercializzata nell'ultimo triennio e relativo ricavo;
d) la parte della produzione per la quale sono già stati conclusi contratti di vendita ovvero opzioni e destinata alla commercializzazione dei prodotti associati di cui all'articolo 4;
e) nel caso in cui il richiedente sia produttore anche dei prodotti trasformati, le modalità in cui avviene la trasformazione: se direttamente o con proprie attrezzature o con attrezzature di terzi, se mediante forme societarie o associative con terzi;
f) la dichiarazione di conoscere lo Statuto e l'atto costitutivo, gli eventuali regolamenti interni e di accettarli, impegnandosi a rispettare le norme, i programmi ed i contratti, nonchè le altre deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della società.
La domanda di adesione può essere presentata dal titolare dell'impresa o da altro partecipante all'impresa familiare espressamente delegato.
1.2 Per i produttori agricoli, persone giuridiche, oltre alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 lettere b, c, d, e, f, la domanda di adesione deve indicare la sede legale, la qualifica e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dello statuto vigente e l'atto costitutivo della persona giuridica richiedente e delibera di adesione assunta dal competente organo;
b) elenco dei soci comprendente dati catastali e produzione conferita.
La società richiedente l'adesione deve assumere l'impegno di imporre ai propri soci l'obbligo di rispettare le norme di produzione e di immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, adottate e controllate dalla società.
2) Le domande di adesione devono essere tenute per trenta giorni presso la sede della società, consentendone la visione da parte dei produttori associati.
Questi, possono presentare entro il trentesimo giorno al Presidente della società opposizione all'accoglimento della domanda di adesione sulla base di uno dei seguenti motivi:
a) mancanza dei requisiti da parte del richiedente per avere diritto all'adesione;
b) non veridicità dei dati contenuti nella domanda.
Le eventuali contestazioni sono portate a conoscenza dell'interessato, il quale entro dieci giorni può presentare controdeduzioni e documentazione, in difetto di che la domanda non può essere accolta.
3) Salvo l'esistenza di una o più delle condizioni indicate nei punti del precedente paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione della società è tenuto ad accogliere la domanda ed a provvedere all'iscrizione del produttore o dell'organizzazione interessata nel libro dei soci, dandone comunicazione al medesimo entro quindici giorni dalla delibera.
Esistendo le condizioni indicate nel medesimo capoverso del precedente paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione deve respingere la domanda di adesione dandone comunicazione motivata entro 60 giorni all'interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8
DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci cooperatori hanno pieno diritto:
a) di usufruire dei servizi, dell'assistenza e di beneficiare delle funzioni svolte dalla società la quale esclude per l'insieme delle proprie attività ogni discriminazione tra i soci per qualsiasi ragione o motivo;
b) di proporre agli organi statutari competenti iniziative ed attività secondo le finalità della società;
c) di partecipare attivamente a tutte le iniziative assunte dalla società;
d) di recedere dalla società nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 12 e dalle vigenti disposizioni legislative;

Articolo 9
OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori hanno verso la società i seguenti obblighi:
1 ? a) di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione dei prodotti per i quali aderiscono alla società secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite e controllate dalla società;
b) ovvero di fare effettuare dalla società l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione dei prodotti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento a loro nome e per loro conto, oppure a nome e per conto della società e nell'interesse dei propri associati. La società può tuttavia autorizzare i suoi aderenti ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al punto a);
c) tale obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione alla società, a condizione che detta società sia stata informata prima dell'adesione della portata e della durata degli obblighi contratti;
d) in ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Legislativo 18.05.01, n. 228 e successive modifiche, i soci hanno l'obbligo di far vendere almeno il 75% della propria produzione, direttamente dalla società, anche attraverso accordi interprofessionali;
2) di sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della società di cui all'art. 6 paragrafo 1 lettera c);
3) di partecipare alle iniziative promosse dalla società;
4) di corrispondere alla società, secondo le modalità prescritte dai competenti organi deliberativi, i contributi associativi necessari al finanziamento complessivo dell'organizzazione nonchè alla copertura dei costi di servizi specifici disposti a favore degli associati;
5) di versare il contributo associativo di adesione di cui al successivo articolo 40;
- di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi di attività di cui all'art. 28 del D.Lgs. 228/01;
- di versare i contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;
- di applicare le regole dettate dalla società in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
6) di rispettare le delibere degli Organi Sociali e di osservare tutte le norme del presente Statuto;
7) di non aderire ad altra Organizzazione, Associazione, Cooperativa o Unione del medesimo settore ed operante sul medesimo territorio; ciascun socio non può far parte di altre Associazioni del medesimo settore nello stesso territorio e di Cooperative, o di altre forme associative aderenti alla società stessa o ad altre forme associative del medesimo settore nello stesso territorio;
8) di non svolgere attività contrastanti o concorrenti con le finalità e con le funzioni della società;
9) di comunicare tempestivamente alla società ogni modifica significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui sono conduttori e circa la produzione per la quale aderiscono alla società.
10) di mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio.
Le persone giuridiche debbono comunicare ogni variazione del proprio Statuto o della sede sociale. Per le cooperative aderenti, i rapporti economici tra queste ed i singoli soci delle stesse restano regolati dallo Statuto delle Cooperative medesime.
l'aspirante socio, contestualmente alla domanda, verserà se previsto, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo, nella misura che eventualmente verrà determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori. Le eventuali somme versate per sovrapprezzo non saranno rimborsabili in ogni caso di interruzione del rapporto sociale e verranno accantonate in apposito fondo.
In caso di mancato accoglimento della domanda la società restituirà entro 30 giorni gli importi riscossi.
Il socio è inoltre tenuto a corrispondere alla società contributi ordinari e/o straordinari, nelle misure determinate dall'Assemblea dei Soci, per il concorso alle spese di gestione e/o in conseguenza dell'applicazione di norme comunitarie o nazionali.

Articolo 10
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per esclusione, recesso, per scioglimento della persona giuridica, ente o organismo, per causa di morte.

Art.11
ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione del socio, dandone comunicazione motivata per iscritto all'interessato nei seguenti casi in cui il socio: a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità della società; b) rechi danni materiali alla società; c) non corrisponda per due annualità consecutive i contributi associativi; d) agisca in contrasto con gli interessi della società; e) incorra in procedimenti di fallimento, interdizione o liquidazione coatta amministrativa; f) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la società. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di Amministrazione. l'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
RECESSO E VARIAZIONI

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, n. 10, il recesso ? altresì consentito al socio in ogni tempo. Tuttavia chi intende recedere deve dare avviso scritto di almeno dodici mesi prima del recesso con raccomandata a.r. al Presidente della società. Il recesso ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo alla scadenza del termine di preavviso, restando impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso la società o dalla società verso i terzi a nome e/o per conto del recedente.
La cancellazione dell'aderente dal libro soci deve essere annotata alla data in cui ha effetto il recesso.
Nel caso in cui il socio singolo entri a far parte di una cooperativa, dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta alla società.
Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13
DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.
l'impugnazione dei menzionati provvedimenti ? promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14
CAUSA DI MORTE

In caso di morte del socio subentreranno, ove consenzienti, gli eredi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, per l'ammissione a soci.
Allorch? gli eredi o un loro rappresentante, in relazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, non dovessero proseguire il rapporto del defunto, avranno diritto al rimborso delle azioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Articolo 15
RIMBORSO DELLE AZIONI

La liquidazione delle azioni del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio d'esercizio sociale alla chiusura del quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura, per?, mai superiore all'importo effettivamente versato a titolo di capitale sociale, eventualmente rivalutato o ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei 180 giorni suddetti. Le azioni per le quali non verrà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva legale.
Il socio receduto o escluso dalla cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente ? obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Articolo 16
CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio ? libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Articolo 17
SANZIONI

In caso di inadempienza da parte di un socio degli obblighi previsti dal presente Statuto nonchè da deliberazioni e regolamenti interni, in particolare per quanto attiene il mancato pagamento dei contributi finanziari, il Consiglio di Amministrazione applica nei confronti dell'inadempiente sanzioni pecuniarie stabilite con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea Generale con le maggioranze prescritte dall'art. 29 del presente Statuto.
E? fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della società per i danni subiti.

TITOLO III
SOCI SOVVENTORI

Articolo 18
SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 19
CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.
Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 20
DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a)l'importo complessivo dell'emissione;
b)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c)il termine minimo di durata del conferimento;
d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
e)i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione di azioni.

Articolo 21
RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV
AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 22
AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.
In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività Produttive.
Il valore di ciascuna azione è di euro 500 (cinquecento).
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.
all'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
l'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 23
ASSEMBLEA SPECIALE

l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentate comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
l'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Articolo 24
RECESSO

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 25
ELENCO DEGLI ORGANI

Gli organi della società sono:
- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale, ove nominato
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Articolo 26
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

l'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.
l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano.
l'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine ? prorogabile fino a 180 giorni dall'Organo Amministrativo quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa lo richiedano.
può inoltre, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27
SOCI COMPONENTI LE ASSEMBLEE

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono costituite dai soci persone fisiche e dai mandatari di persone giuridiche socie, in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei contributi, iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.
I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio purchè non sia amministratore nè Sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Per ciascun socio persona giuridica intervengono in assemblea i delegati, a ciascuno dei quali compete un voto.
Quando siano state svolte le assemblee separate previste e disciplinate dal successivo articolo 30, le assemblee di cui al 1. comma saranno costituite dai delegati eletti nelle assemblee separate, che devono intervenire personalmente. I delegati sono nominati in proporzione al numero dei soci partecipanti all'assemblea separata, nella misura stabilita al successivo articolo 30 e ciascun delegato ha un voto.

Articolo 28
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Le assemblee generali dei soci sono convocate mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente della società da inviarsi a ciascun socio tramite lettera raccomandata a.r. (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento), ovvero da pubblicarsi su un quotidiano di larga diffusione a livello regionale, ovvero, se esistente, sul giornale della società.
La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve avvenire almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno.
nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In aggiunta a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare di volta in volta altri mezzi di comunicazione onde portare l'avviso di convocazione dell'assemblea a conoscenza del maggior numero possibile di soci.
Nel caso si tengano assemblee separate, queste dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima dell'Assemblea generale. La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema adottato per le Assemblee generali.

Articolo 29
VALIDITÀ ASSEMBLEE

l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la maggioranza dei voti dei soci aventi diritti al voto.
In caso di assemblee separate il riferimento è fatto al numero dei voti dei soci chiamati a costituirle.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,sia generale che parziale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, salvo il disposto dell'art. 2) par. 3 e 4 della Legge 674 del 20/10/78.
l'Assemblea sia separata che generale delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le votazioni si svolgono secondo le modalità deliberate dall'Assemblea.
Per deliberare lo scioglimento della società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione oppure il trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.
In caso di assemblee separate il riferimento è fatto al numero dei soci chiamati a costituirle.

Articolo 30
ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.
Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale ai sensi dell'art. 28. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale.
l'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale. l'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Organo Amministrativo, al fine di attuare quanto sopra.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate. Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina i delegati di maggioranza e di minoranza all'Assemblea generale, scegliendoli tra i soci.
Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenter? il numero dei voti attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata. Le assemblee separate eleggono tra i soci, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 20 voti dei soci intervenuti di persona o per delega. Se il numero dei voti non ? l'esatto multiplo di 20 voti ed il resto supera i 10 voti, viene eletto un delegato anche per questo. Le società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi che partecipano alla società eleggono, con propria assemblea, i propri delegati nelle proporzioni come sopra stabilite.
I delegati devono essere soci e non possono assumere delega di altro associato.
Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validit? dell'Assemblea Generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.
Il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Articolo 31
COMPETENZE ASSEMBLEE

È di competenza:
1) dell'Assemblea generale dei soci in sede ordinaria:
- la determinazione delle linee generali di attività della cooperativa, oltre alla decisione dei regolamenti, programmi, convenzioni, contratti o accordi interprofessionali indicati al precedente articolo 5;
- discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale stabilendo gli eventuali emolumenti o rimborsi ad essi spettanti;
- deliberare i contributi associativi di adesione ed annuali a carico degli associati;
- deliberare il regolamento interno;
2) dell'Assemblea generale dei soci, in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- deliberare sulla eventuale fusione con altri organismi o società e sul trasferimento della sede sociale;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza;
3) delle Assemblee separate:
- eleggere i delegati all'Assemblea generale stessa;
- deliberare sugli argomenti oggetto dell'Assemblea generale.

Articolo 32
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di nove (9) e non più di venticinque (25) membri eletti dall'Assemblea generale.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
I soci sovventori possono ricoprire la carica di amministratori nei limiti previsti dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti scegliendoli fra i suoi membri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci.
I membri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile successiva.
Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente più anziano che lo sostituisce, oppure quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici territoriali interessati alla produzione. Ai sensi dell'art. 2542 del c.c. non sussistono limiti al cumulo delle cariche, in ogni caso gli amministratori non possono assumere incarichi in società od enti aventi attività in contrasto o concorrenza con quella della società.

Articolo 33
COMPETENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Ad esso competono i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
In particolare, è di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri;
b) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci;
c) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
d) deliberare la convocazione delle Assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
e) deliberare sulle domande di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
f) assumere, sospendere o rimuovere il Direttore, fissandone i poteri e le procure;
g) assumere, sospendere o rimuovere i Dirigenti, fissandone i poteri;
h) predisporre i bilanci d'esercizio, i bilanci preventivi, i rendiconti e le relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
i) nominare, eventualmente, il comitato esecutivo, stabilendone i relativi poteri;
j) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
k) deliberare sull'applicazione di sanzioni a carico dei soci;
l) deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, macchinari e diritti reali immobiliari e beni mobili in genere;
m) deliberare sulla costituzione di società e/o acquisizione di partecipazioni in società, sulla cessione di titoli azionari o quote di partecipazione;
n) istituire apposite sezioni speciali per una più appropriata gestione e organizzazione inerente i prodotti di cui all'articolo 5;
o) istituire apposite Commissioni Tecniche a carattere consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri e/o al Comitato Esecutivo, provvedendo come stabilito al precedente punto i).
Ai Consiglieri potrà essere riconosciuta una indennità di carica per eventuali incarichi esecutivi.

Articolo 34
VALIDITÀ RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano, mediante avviso inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento è almeno cinque giorni prima della data della riunione e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio. La richiesta per essere valida deve contenere l'ordine del
giorno e la data della convocazione ed essere comunicata con lettera raccomandata al Presidente della società.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Direttore della società partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

Articolo 35
FIRMA E RAPPRESENTANZA

Il Presidente rappresenta la società in tutte le sedi e ne ha la firma e la rappresentanza legale, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni, sta in giudizio, nomina e revoca procuratori, periti, avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonchè gli atti della società conseguenti all'esercizio delle sue attività istituzionali.
Nel caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. nell'assenza di questo, da un altro vice Presidente, se nominato.
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al o ai vice Presidenti o ad un membro del Consiglio.
Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice Presidenti potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall'Assemblea.
Agli stessi soggetti spetta la rappresentanza passiva.

Articolo 36
COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, è costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I doveri e i poteri del Collegio Sindacale sono regolati dal Codice Civile.
La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro previsto dalla legge, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

Articolo 37
CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, sarà demandata al foro competente.

Articolo 38
SEZIONI SPECIALI

La società può istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, proprie sezioni speciali relative ad uno o più prodotti indicati all'art. 4, oppure ad un particolare territorio, ci? al fine di migliorare e specializzare la gestione e l'organizzazione delle attività.

Le sezioni speciali saranno composte dai soci interessati.
I comitati di sezione saranno presieduti da un membro del Consiglio di Amministrazione della società, con il compito di sovrintendere al funzionamento del Comitato e coordinare i rapporti con il Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di sezione non ha compiti deliberanti, esso coordina l'attività dell'Associazione per i prodotti interessati e/o per il territorio interessato e propone al Consiglio di Amministrazione iniziative e programmi.

TITOLO VI
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - REGOLAMENTI

Articolo 39
PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
2. dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 42 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
3. da eventuali riserve straordinarie o facoltative;
4. da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
5. da qualunque altro importo che pervenga alla società Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
Le riserve comunque costituite non sono suscettibili di ripartizione fra i soci, nè durante l'esistenza della società Cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Articolo 40
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

L'assemblea generale determina annualmente con l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 42 i contributi associativi a carico dei soci necessari a sostenere i costi generali di funzionamento della Cooperativa nonchè per realizzare le finalità istituzionali.
I contributi associativi vengono attribuiti, in linea di massima, in proporzione alla quantità di produzione dichiarata ufficialmente da ogni socio ed in proporzione al costo dei servizi ad essi corrisposti.
Per i servizi facoltativi eventualmente istituiti a favore dei soci, i contributi associativi verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in misura corrispondente ai costi e quindi senza alcun fine di lucro.
In sede di approvazione del bilancio annuale l'assemblea può determinare una maggiorazione od una riduzione dei contributi associativi per l'esercizio trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti dalla società, in misura tale da assicurare in ogni caso almeno il pareggio del bilancio economico dell'esercizio medesimo.

Articolo 41
ESERCIZIO SOCIALE

l'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 42
BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza, ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.
l'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese ed i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge.
Gli utili netti annuali saranno così destinati:
a) per almeno il 30% a riserva legale indivisibile;
b) una parte ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura fissata dalla legge;
c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992 n. 59;
d) un dividendo ai soci, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente secondo il disposto dell'articolo 2514 del codice civile;
e) una percentuale determinata dall'Assemblea per la costituzione di eventuali fondi per la copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri.
f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.
In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva legale, di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).
È vietato ripartire le riserve tra i soci sia durante la vita sociale, sia in occasione dello scioglimento della cooperativa.
In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi.

Articolo 43
RISTORNI

Qualora le disponibilità economiche lo permettano e l'Assemblea lo deliberi in sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà erogare ristorni ai soci conferenti sotto forma di ulteriori integrazioni del prezzo dei conferimenti apportati, in base alla qualità e quantità dei prodotti da ogni socio conferiti, e di restituzione dei maggiori importi pagati dai soci durante l'anno per l'acquisto di servizi dalla cooperativa, in base all'ammontare degli acquisti effettuati dai singoli soci, il tutto secondo quanto meglio disciplinato in apposito regolamento.
l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari.

Articolo 44
PROGRAMMI OPERATIVI - FONDI d'esercizio

può essere costituito (o, nel caso in cui una specifica normativa in materia di O.P. lo preveda, è costituito) un fondo d'esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci cooperatori calcolati in base a quanto previsto dalla normativa medesima.
Tale fondo può essere alimentato, altresì dall'aiuto finanziario comunitario d'entità quantificata in base alla normativa.
Scopo del fondo è il finanziamento di un programma operativo è nei casi previsti dalla normativa - da presentare alle competenti autorità nonchè il finanziamento di eventuali ritiri dei prodotti dal mercato alle condizioni previste dalla normativa.
Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 45
PRESTITI DEI SOCI

l'Assemblea, in conformità alla normativa vigente, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

Articolo 46
REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Articolo 47
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

l'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società Cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri con le maggioranze stabilite nell'articolo 29.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992 n. 59.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonchè le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs 18/05/2001 n. 228 e successive modifiche.
Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Articolo 49
PRINCIPI DI mutualità, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE
E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di remunerazione degli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.


UE Regione Piemonte
© PRODUTTORI MOSCATO D'ASTI ASSOCIATI S.C.A. - 14100 Asti - Via G. Carducci, 50/a - tel. 0141.353.857 - fax 0141.436.758 - P. IVA 00857530059