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ACCORDO VENDEMMIA 2014

MOSCATO - ACCORDO DI FILIERA PER LE VENDEMMIE 2014 E 2015 PER ASTI D.O.C.G.

 

 

La Commissione Interprofessionale per l’Accordo Moscato, riunita il giorno 5 settembre 2014 presso la sede dell’Assessorato all'Agricoltura, alla presenza dell’Assessore Regionale Giorgio Ferrero, ha convenuto il seguente accordo:

Art. 1

VALIDITÀ

Per le vendemmie 2014 e 2015, si stabilisce quanto segue.

Art. 2

VALORI PRODUTTIVI E VINCOLI DI DESTINAZIONE VENDEMMIA

Al fine di conseguire il riequilibrio di mercato e incentivare la qualità, le parti richiedono alla Regione Piemonte, per la vendemmia 2014, di emanare apposito provvedimento onde:

·         facendo riferimento all’art. 10 del D. lgs. 8 aprile 2010 n. 61, aumentare la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. “Asti” (Asti spumante e Moscato d’Asti) fino ad un massimo di 80,25 ettolitri/ettaro (equivalenti a 107 q.li/ha di uva) e, in relazione alle esigenze di mercato, renderlo immediatamente disponibile all’utilizzo.

·         Prevedere di utilizzare la modalità del blocage-deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all’art. 5 comma 5 per ulteriori 8 q.li/ha. Lo sbloccaggio potrà essere effettuato per tutta o parte della quantità bloccata, su richiesta del Consorzio di Tutela, corredata di dati oggettivi di imbottigliamento e vendita e sentite le esigenze delle case spumantiere, previo parere favorevole delle organizzazioni ed associazioni professionali agricole, nell’ambito della Commissione Paritetica.

·         Stabilire i vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “ASTI” (Asti Spumante e Moscato d’Asti) e dei superi.

Le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possono essere destinati, senza priorità predeterminate, fino ad un massimo di 5 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:

§     Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell’elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato)

§     Vino

§     Succhi d’uva

§     Mosto muto destinato alla concentrazione

§     Mosto di uve parzialmente fermentato

§     Distillati

§     Mostarda d’uva o “cognà”

Per la destinazione a succo d’uva e distillati è consentito l’utilizzo del riferimento al nome del vitigno Moscato.

Per la vendemmia 2015 è stabilità una resa minima garantita di 100 q.li/ha.

Art. 3

ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI

Le parti concordano quanto segue:

1) Compenso uve Moscato bianco destinate a D.O.C.G. Asti

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2014 è stabilito in € 1.065,00 alla tonnellata più IVA.

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2015 è stabilito in € 1.070,00 alla tonnellata più IVA.

2) Compenso uve Moscato bianco soggette a vincolo di destinazione

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate a mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche e di quelle destinate a vino bianco, succhi d’uva, concentrazione e mosto bianco e altri usi autorizzati, per il 2014 e il 2015, non è fissato.

3) Compenso per i mosti

Il compenso per i mosti 2014 atti a divenire D.O.C.G. Asti è stabilito in € 1.562,05 più IVA alla tonnellata.

Il compenso per i mosti 2015 atti a divenire D.O.C.G. Asti è stabilito in € 1.568,70 più IVA alla tonnellata.

4) Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento dei mosti, vengono stabilite, fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, come segue:

        -60% entro il 15 dicembre dell’anno di vendemmia

        -40% entro il 30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia

5) Fatturazione

La fatturazione delle uve Moscato destinate a D.O.C.G., di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrà essere effettuata dai viticoltori alle aziende acquirenti.

Art. 4

RITIRO E FRIGOCONSERVAZIONE

La parte industriale si impegna al totale ritiro delle uve e mosti atti a produrre D.O.C.G. Asti. Si impegna altresì a porre sotto contratto, entro il 15 novembre dell’anno di vendemmia, il quantitativo di prodotto non ancora oggetto di compravendita affinché siano rispettati i termini di pagamento di cui all’articolo 3 paragrafo 4.

Il Consorzio di Tutela dell’Asti effettuerà la ripartizione entro la stessa data.

Entro la fine di novembre, sarà convocata una Commissione Interprofessionale per l’Accordo Moscato al fine di valutare l’andamento dell’annata produttiva.

La frigo-conservazione del prodotto è compresa nel prezzo pattuito fino al 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia. Oltre tale data, ed entro il 31 agosto dello stesso anno, dovrà essere completato il ritiro del prodotto stoccato e corrisposto un compenso al venditore che ha in deposito il prodotto, di 0,0051€/Kg/mese o frazione di esso, salvo diversoaccordo fra le parti.

Art. 5

IMPEGNI

Si ritiene opportuno che la giacenza di mosti destinati ad Asti Spumante e Moscato d’Asti sia compresa tra 200.000 e 250.000 ettolitri alla data del 31 agosto antecedente la vendemmia.

Art. 6

VERIFICHE

Ogni anno sarà convocata una Commissione Interprofessionale per l’Accordo Moscato al fine di valutare lo stato di attuazione dell’accordo.

Art. 7

ACCORDO MOSCATO E INTERVENTI REGIONALI

Le parti richiedono alla Regione Piemonte che nell’ambito dei programmi di sostegno e rilancio della filiera del Moscato previsti dalle normative Comunitarie e Nazionali, sia data priorità ai soggetti che ottemperano a tutti gli impegni previsti dal presente accordo.

Torino, 5 settembre 2014

Letto, firmato e sottoscritto (in originale) dai membri della Commissione Interprofessionale per l’Accordo Moscato presenti.

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